lunedì 19 ottobre 2009

IL SINDACO PUO' REVOCARE ASSESSORE.


Dalla Gazzetta del Mezzogiorno del  19 Ottobre

Il sindaco può legittimamenterevocare l’incarico ad un assessore con una motivazione anche generica per il semplice venir meno del rapporto fiduciario. E' quanto afferma il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di un ex assessore di Martina Franca, riformando una precedente sentenza del Tar di Lecce, contro la revoca dell’incarico fatta dal sindaco nel 2006.
L'ex assessore rivendicava anche un risarcimento danni per il periodo in cui era rimasto privo della carica: per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, non solo all’assessore revocato non spetta la reintegrazione ed il risarcimento dei danni richiesto, ma dovrà anche restituire le somme che il Comune gli aveva elargito a titolo di spese giudiziali, in esecuzione della sentenza di primo grado (il Tar infatti gli aveva dato ragione nel 2007).

La sentenza viene resa nota dall’avv. Pietro Quinto, difensore del Comune di Martina Franca, che dal Consiglio di Stato ha visto accogliere le proprie tesi. Il Consiglio di Stato afferma tra l’altro che nella vicenda degli incarichi assessorili, che costituiscono attribuzione propria del Sindaco, il provvedimento di revoca motivato anche genericamente per il semplice venir meno del rapporto fiduciario o di consonanza politica è idoneo a legittimare la decisione sindacale. Ciò perchè – è detto nella decisione del Consiglio di Stato – “sarebbe invero contrario a qualsiasi logica che, dopo aver dato alla figura sindacale una autonomia e una personificazione del potere di rara incidenza nell’assetto istituzionale, si debbano poi assoggettare i profili più squisitamente organizzativi dell’azione di quel soggetto ad una serie di vagli di tipo esclusivamente formale, quale è in fondo l'esternazione di un discorso giustificativo”.

Per l’avv.Quinto, la pronuncia del Consiglio di Stato afferma un principio di diritto che sottolinea come rientri nella potestà sindacale sia la scelta degli assessori, per la quale non vi è alcun obbligo di motivazione, sia la verifica della permanenza delle condizioni anche politiche che avevano determinato quella scelta. “Ciò anche perchè, nel sistema elettorale attuale, il Sindaco – sottolinea il legale – viene eletto direttamente dal corpo elettorale; egli è quindi responsabile della gestione dell’amministrazione anche con riferimento ai criteri di scelta degli assessori che con lui devono garantire l’attuazione di quel programma che è alla base della sua investitura politica”.


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